LSU PUGLIA: Regione approva aumento orario di lavoro

Bari -

IMPORTANTE:

in allegato la DELIBERA

della GIUNTA REGIONALE

pubblicata sul BURP n°99 del 04/06/2010…

 

 Accolta la proposta delle RdB/USB

avanzata da tempo

all’Assessorato Regionale al Lavoro

                                                                        La Regione approva la Delibera

per l’aumento orario di lavoro

per i Lavoratori LSU

 

Nella seduta del 25 maggio la Giunta Regionale della Puglia, su proposta dell’Assessore al Lavoro, è stata approvata la proroga dell’aumento dell’orario per i Lavoratori impegnati in progetti LSU in servizio presso gli Enti.

Questo provvedimento, già adottato lo scorso anno, risponde alle richieste che come RdB avevamo già avanzato alla Regione.

La Delibera consentirà ai Comuni, fino a 60.000 abitanti, di ricevere aiuti finalizzati all’incremento del numero di ore di attività degli LSU fino a 36 settimanali, dando a centinaia di famiglie pugliesi la possibilità di integrare il misero “assegno mensile” di 500 euro.

I Comuni interessati (con popolazione tra i 5.001 ed i 60.000) dovranno presentare “progetti” specifici alla Regione Puglia che provvederà a “pagare” le cosiddette ore aggiuntive (dalle attuali 20 a 36 settimanali).

Ci rendiamo conto che questo provvedimento non rappresenta la soluzione dei problemi, non porta alla stabilizzazione “vera”, ma può almeno in parte migliorare “economicamente” la vita di molti Lavoratori, sottraendoli ai “ricatti” di molti Amministratori locali, i quali gestiscono le “integrazioni orarie” con criteri “clientelari” e discriminatori.

Da sottolineare che la Delibera giunge in assenza della “convenzione” tra Regioni e Ministero del Lavoro.

E’ necessario ora far sentire

la nostra voce per ribadire:

1.    No al taglio delle piante organiche e dei servizi degli enti pubblici,

2.    Obbligo di utilizzo a 36 ore settimanali con integrazione e retribuzione pari al dipendente, per l’intera durata dell’ammortizzatore sociale.

3.    Inserimento in pianta organica al termine degli ammortizzatori sociali e adeguamento della stessa alle effettive necessità dei servizi e al numero dei lavoratori già impegnati o da avviare in attività integrative o socialmente utili.

4.    Riconoscimento del diritto e della misura per l’intero periodo di fruizione della disoccupazione involontaria, cassintegrazione ordinaria, straordinaria e di mobilità ai fini pensionistici.