ILLEGITTIMA L'IMPOSIZIONE DELLA TRATTENUTA ANNUALE

Lecce -

Tra le tante cose odiose contenute nei Contratti Collettivi nazionali, siglati dai sindacati concertativi e dai padroncini, c’è sempre più spesso un articolo che cerca di imbavagliare i Lavoratori anche nella scelta del Sindacato da cui farsi rappresentare.

Sempre più spesso, nei contratti sono inserite clausole capestri che costringono i Lavoratori, una volta concessa la delega Sindacale ai sindacati firmatari, a dover pagare per tutto l’anno solare la trattenuta Sindacale alla O.S. inizialmente prescelta senza poter cambiare idea o preferenza in itinere.

Per spiegarci: la libera scelta dei Lavoratori di farsi rappresentare viene trattata come l’acquisto di un elettrodomestico e/o un piano telefonico con vincolo annuale.

 

Comunicato USB Confederazione provinciale di LECCE

 

Con la sentenza n. 926.2019, il Tribunale di Lecce ha accolto le doglianze di alcuni Lavoratori che si sono visti addebitare, illegittimamente, una doppia trattenuta sindacale dal datore di lavoro sulla scorta di una singolare e discrezionale interpretazione del CCNL.

L'art. 47 del CCNL Turismo del 2010, applicabile ai rapporti lavorativi de quibus, prevede che: “l'azienda provvederà alla trattenuta del contributo associativo sindacale in favore delle organizzazioni firmatarie il CCNL nella misura del 1% della paga base e contingenza in atto dal 1 gennaio di ciascun anno e per quattordici mensilità ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore”.

Controparte, come riconosciuto dal Tribunale adito, ha confuso il termine “validità” col termine “durata”.

Il Giudice del lavoro, ha riconosciuto le eccezioni sollevate dall'Avv. Gabriele Toma, cui i lavoratori iscritti dell'USB si sono rivolti per tutelare le loro ragioni.

Non può essere legittima una doppia trattenuta sindacale in quanto ciò non appare conforme ai criteri di interpretazione previsti dagli artt. 1362 ss. c.c.; è evidente che la previsione di una trattenuta per quattordici mensilità nell’anno solare non può essere interpretata nel senso che, se i lavoratori decidono di cambiare sigla sindacale prima del 31 dicembre, per i mesi residui dell’anno solare debbono subire la doppia trattenuta (per cui di fatto le mensilità trattenute divengono più di 14); inoltre, non si comprenderebbe per quale motivo giuridicamente rilevante l’organizzazione sindacale “sfiduciata” dovrebbe continuare a beneficiare del contributo dei lavoratori; poiché il rapporto tra lavoratori e organizzazione sindacale deve essere qualificato in termini di cessione di credito, è evidente che la causa del negozio viene meno con la revoca dell’adesione a tale organizzazione sindacale.

Il Tribunale di Lecce ha, altresì, stabilito l'illegittimità della doppia trattenuta sindacale per un’ulteriore eccezione sollevata dal legale dei lavoratori.

Se i lavoratori, per evitare la doppia trattenuta, dovessero attendere lo scadere delle 14 mensilità prima di poter cambiare O.S. si violerebbero i principi cardine della libertà sindacale che mai potrebbero imporre vincoli di durata all’adesione ad una certa sigla sindacale.

 

Confederazione Provinciale USB – Lecce