ex LSU: le giornate per le Elezioni vanno retribuite
Chiusura Istituzioni Scolastiche individuate come Seggio Elettorale
Elezioni 6-7 giugno 2009
Diversi Lavoratori ex LSU ci segnalano che Ditte/Coop. impegnate nei servizi di pulizie delle Istituzioni Scolastiche in occasione delle diverse consultazioni elettorali del prossimo 6 e 7 giugno chiedono (obbligano) i proprio dipendenti a richiedere ed usufruire di ferie per le giornate in cui le Scuole sono chiuse.
Tenuto conto che
- le Sezioni elettorali sono prevalentemente ubicate all'interno di edifici scolastici e conseguentemente sono sospese le attività didattica;
- il Ministero Istruzione Università e Ricerca, su richiesta del Ministero dell'Interno, emana specifiche circolari che prevedono il periodo di sospensione delle lezioni;
- in tali circostanze le lezioni, cosi come le attività didattica, vengono sospese;
- il personale ex LSU delle ditte appaltatrici non è tenuto al servizio qualora i locali dove abitualmente lavora siano inaccessibili per garantire il corretto svolgimento delle consultazioni in oggetto;
- le “assenze” così determinate sono equiparabili a quelle conseguenti a provvedimenti di emergenza per esigenze straordinarie e indifferibili, trattandosi di una causa istituzionale, indipendente dalla volontà dell'Istituzione scolastica;
- l’articolo 1256 del Codice Civile “impossibilità definitiva e impossibilità temporanea” chiarisce nel primo comma che “l'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile (1218, 1463 e seguenti)”;
- il CCNL Pulizie/Multiservizi all’art. 34, INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DI LAVORO, vi è specificato che “In caso di interruzione della prestazione normale, sarà riservato agli operai il seguente trattamento: per le ore perdute, ma passate a disposizione dell’impresa, sarà corrisposta la retribuzione globale con la facoltà per l’impresa di adibire gli operai stessi ad altri lavori”.
Le RdB-CUB visti i punti succitati specificano che tali assenze
NON sono ricomprese in nessuna fattispecie di congedo prevista dalla
normativa contrattuale e quindi non possono nemmeno
essere oggetto di ferie “forzate” o di recupero.
Pertanto ai Lavoratori ex LSU, impegnati presso le Istituzioni Scolastiche interessate da tale chiusura, le assenze lavorative in tali giorni sono da considerare come attività lavorativa a tutti gli effetti.
Bari, 1° Giugno 2009
p. il Coordinamento regionale exLSU RdB-CUB